Sulla vicenda della surroga in Consiglio comunale non mi interessa entrare nella battaglia politica. Non mi interessa stabilire chi abbia ragione tra maggioranza e opposizione, né tantomeno trasformare un ricorso ancora da decidere in una sentenza già scritta sui social. Mi interessa, invece, una cosa diversa: capire se la strada scelta dai ricorrenti abbia davvero una base giuridica e, soprattutto, fino a dove quella strada possa arrivare.
Premetto che non sono un avvocato e, quindi, la mia impressione sulla vicenda scaturisce dal materiale che sono riuscito a recuperare in rete e da un mio precedente lavoro su questo argomento. Ma, guardando il caso di San Vito senza bandiere ideologiche o di parte, emerge un aspetto tutt’altro che banale. Voglio premettere, però, che ritengo che le battaglie politiche non debbano essere condotte nei tribunali, ma nelle strade e, quanto più possibile, dentro una comunità e un’opinione pubblica locale. Perché credo che, alcune volte, il comportamento di taluni amministratori possa essere considerato più grave di una possibile sentenza di condanna emessa da un tribunale.
La vicenda, in estrema sintesi, è questa. Si libera un posto in Consiglio comunale. La prima dei non eletti manifesta inizialmente la volontà di non subentrare. Successivamente cambia idea e, prima che il Consiglio comunale deliberi formalmente la surroga, comunica la propria disponibilità ad assumere la carica. Il Consiglio procede quindi al suo subentro. Contro quella decisione viene presentato ricorso. Io personalmente non ho il ricorso e, quindi, non mi posso spingere oltre, ma, per quanto ho potuto capire, uno dei riferimenti utilizzati sarebbe la sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 922 del 2015. Ed è qui che bisogna stare attenti a non semplificare troppo.
Quella sentenza esiste e ha certamente un peso. Il TAR Puglia riconobbe efficacia alla rinuncia preventiva del candidato avente diritto alla surroga, attribuendole una valenza sostanzialmente simile alle dimissioni. Non è quindi un precedente inventato e non può essere liquidato con una scrollata di spalle. Il problema, a mio avviso, è che, negli anni successivi, lo stesso Ministero dell’Interno ha ricordato come esista un orientamento opposto e ha definito quella pronuncia del TAR Puglia una decisione, fino a quel momento, isolata. E, se noi analizziamo il caso di San Vito, il problema è ancora diverso. Una cosa è stabilire se il primo dei non eletti possa rinunciare al subentro prima di diventare consigliere. Un’altra, completamente diversa, è stabilire se quella rinuncia, una volta presentata, diventi definitiva oppure possa essere ritirata prima che il Consiglio deliberi la surroga. Ed è proprio qui che, secondo me, si gioca la parte più interessante del ricorso presentato dai legali di Magisano.
L’articolo 38 del TUEL prevede che, nel caso di surroga, il consigliere entri in carica quando il Consiglio adotta la relativa deliberazione. Lo stesso articolo stabilisce invece espressamente che le dimissioni di un consigliere già in carica sono irrevocabili. A questo punto la domanda viene quasi da sola: si può applicare automaticamente l’irrevocabilità prevista per le dimissioni di chi è già consigliere anche alla rinuncia di una persona che, nel momento in cui rinuncia, consigliere ancora non è? Non è una domanda da poco. Perché, da quanto emerge dalla sentenza del TAR Puglia e dai successivi orientamenti richiamati dal Ministero, quella pronuncia sembra avere affrontato l’efficacia della rinuncia preventiva, ma non necessariamente la sua eventuale irrevocabilità. In altre parole: ha detto che quella rinuncia può produrre effetti. Non è altrettanto chiaro, e non emerge dal materiale che ho potuto leggere, che abbia detto che, una volta fatta, non possa più essere ritirata prima della surroga. Ed è una differenza enorme.
Esiste poi l’orientamento contrario, quello richiamato anche dal Ministero dell’Interno sulla base, tra l’altro, del TAR Lazio n. 651 del 2005. Secondo questa impostazione, una rinuncia presentata prima dell’acquisizione dello status di consigliere sarebbe addirittura inefficace alla radice. La logica è abbastanza semplice: non si può rinunciare a una carica che ancora non si possiede. A questo orientamento si aggiunge il TAR Lombardia-Brescia n. 245 del 2006, che ha distinto nettamente il momento delle dimissioni del consigliere da quello del successivo subentro del primo dei non eletti, chiarendo che quest’ultimo acquista lo status di consigliere soltanto con la deliberazione di surroga. Se si segue questo ragionamento, la successiva dichiarazione di disponibilità non sarebbe nemmeno una vera “revoca” delle dimissioni. Semplicemente perché, giuridicamente, quelle dimissioni non sarebbero mai esistite. Ecco perché, se il ricorso si limitasse a sostenere semplicemente che “lo ha già stabilito il TAR Puglia”, personalmente considererei quell’argomento troppo debole.
Per vincere questa partita, i legali del ricorrente dovrebbero probabilmente fare un passaggio ulteriore. Dovrebbero convincere il TAR Calabria che quella prima rinuncia non fosse soltanto efficace, come ritenuto dal TAR Puglia, ma che producesse anche un effetto definitivo sul diritto al subentro. Se si riuscisse a dimostrare che, con quella rinuncia, quel diritto è stato definitivamente abbandonato, allora il problema cambierebbe completamente. La successiva dichiarazione con cui la candidata manifesta nuovamente la disponibilità a entrare in Consiglio arriverebbe quando quel diritto sarebbe già stato consumato. Ed è qui che il ricorso, da debole, potrebbe diventare molto più interessante. E mi permetto di dire un’altra cosa, almeno a chi pensa di prendere una sentenza e appoggiarla sopra il caso di San Vito, come si può mettere una toppa sopra un buco. Oppure usare le sentenze come un volante da giare a destra o a sinistra in base alle proprie convinzioni o interessi.
Ed è proprio per questo che considero sbagliato sia chi dà già il ricorso per vinto, sia chi lo considera già perso. Se gli avvocati di Magisano riusciranno a convincere i giudici che la rinuncia preventiva determina non soltanto l’effetto riconosciuto dal TAR Puglia, ma anche la definitiva perdita del diritto alla surroga, allora non avranno semplicemente utilizzato una vecchia sentenza. Avranno portato il TAR Calabria a completarne il ragionamento. E, a quel punto, San Vito sullo Ionio, piccolo Comune, potrebbe ritrovarsi dentro una sentenza destinata a essere citata anche molto lontano da San Vito. Che, per un posto dove normalmente si litiga persino sulla sedia da occupare in Consiglio comunale, non sarebbe proprio una cosa da poco.
